Capo V
Art. 30
Ufficio del coordinamento legislativo
In vigore dal 21 mag 1992
1. Le funzioni svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa, istituito con l', primo comma, del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono demandate all'ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi di quanto disposto dall', comma 1, lettera a), della citata legge n. 358 del 1991.
2. L'ufficio del coordinamento legislativo svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione di schemi di provvedimenti normativi e di attuazione normativa di direttive comunitarie;
b) esame e valutazione degli elementi su questioni di legittimità costituzionale;
c) esame e predisposizione delle risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;
d) elaborazioni di pareri e relazioni su problemi giuridici;
e) coordinamento dell'attività di realizzazione e gestione del servizio di documentazione tributaria;
f) rapporti con gli uffici del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'ufficio si articola in un servizio e tre divisioni con le attribuzioni di seguito indicate:
a) servizio di coordinamento e affari generali: coordinamento delle attività dell'ufficio secondo le direttive del direttore; affari relativi al personale, all'organizzazione e ai metodi di lavoro anche mediante il ricorso a sistemi automatizzati e collegamenti telematici con i sistemi informativi del Parlamento, della Corte di cassazione, della Gazzetta Ufficiale. Ogni altro affare che esula dalla competenza delle divisioni;
b) divisione "Atti di Governo": redazione dei testi normativi e cura del loro iter sino all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri; formulazione di pareri su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione; redazione di note, pareri e relazioni, con formulazione normativa, su disegni di legge d'iniziativa di altri Ministeri; assistenza tecnico-giuridica al Ministro durante il Consiglio dei ministri ed eventuale successivo perfezionamento dei testi normativi; esame dei decreti ministeriali su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione;
c) divisione "Relazioni ed atti parlamentari": esame dello svolgersi dei lavori parlamentari su disegni e proposte di legge; diario e riscontro delle attività parlamentari; redazione e illustrazione di emendamenti; formulazione di pareri su disegni e proposte di iniziativa parlamentare; assistenza tecnico-giuridica al Ministro e ai Sottosegretari; predisposizione delle note da allegare alle leggi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
d) divisione "Atti di sindacato ispettivo e questioni di legittimità costituzionale": adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e istruzione di quelli rivolti al Ministro delle finanze; predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'Amministrazione, nei giudizi davanti alla Corte di giustizia della Comunità economica europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287#art-30