Art. 1
In vigore dal 24 mag 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, recante approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 9, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attività venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di età con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di più di un pilota purchè almeno uno dei piloti abbia un'età inferiore ai sessanta anni;
b) piloti istruttori, limitatamente all'attività di istruzione di volo acrobatico;";
b) all'art. 42, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La convalida non è, inoltre, prescritta per l'attività di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validità e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attività ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attività e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione.";
c) all'art. 51, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;";
d) all'art. 60, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2 grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;";
e) all'art. 83, comma 3, le parole: "Le domande devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,";
f) all'allegato A, tabella di equiparazione I, Licenze e attestati, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera f), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la stessa disposizione di applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attività di volo;";
2) alla lettera h), numero 1), le parole "in lingua inglese" sono sostituite dalle seguenti: "in lingua italiana o inglese;";
3) alla lettera i), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purchè abbiano svolto la suindicata attività di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese.";
4) alla lettera q), numero 1), dopo le parole: "al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile" sono inserite le seguenti: "civile o militare";
5) alla lettera r), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorità militari italiane;";
6) dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
"s-bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica:
1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 29
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;279#art-1