Art. 1
In vigore dal 1 mag 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge;
Preso atto che in data 11 luglio 1991 è stato stipulato un accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, con il quale è stata ridisciplinata la materia della corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati beneficiari dell'indennità integrativa speciale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 13-22 dicembre 1989;
Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990;
Udito il parere n. 106 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art. 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
È reso esecutivo, nel testo allegato, l'accordo, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 18
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;260#art-1