Art. 1
In vigore dal 29 mar 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, con il quale sono state stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour;
Considerata la necessità di apportare modifiche alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 del citato regolamento per quanto attiene alla presidenza della commissione cui è devoluta l'amministrazione e manutenzione di detto edificio, in maniera da renderla automaticamente corrispondente alla reale utilizzazione dell'immobile medesimo;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, è sostituito dal seguente:
"La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria è disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 7
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-07;221#art-1