Art. 1
In vigore dal 22 feb 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto:
I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992.
La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 23 aprile 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-02;61#art-1