Art. 2

Esclusioni dall'amnistia

In vigore dal 23 gen 1992
1. L'amnistia non si applica: a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648- ter del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato art. 648- bis; b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale. 3. I procedimenti in corso per i reati di cui all' sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. 4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-20;23#art-2

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