Art. 6

Attività di normazione tecnica

In vigore dal 27 feb 2007
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all' della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all' della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-12-06;447#art-6

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