Regolamento
Art. 106 ter
Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari
In vigore dal 25 ott 2022
1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è determinato dall'autorità marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilità, degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non può in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è documentato dall'autorità marittima attraverso il verbale di idoneità al trasporto passeggeri.
2. I computi di stabilità sono approvati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell', per quanto applicabile.
3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo:
a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.
b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l'intero arco dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati:
a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine;
b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo è di ostacolo al transito sotto i ponti o può compromettere l'imbarco in sicurezza dei passeggeri.
5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati:
a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondità non inferiore a metri 0,25;
b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l'ordinaria navigazione;
c) dalla timoneria;
d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore;
e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area è calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondità non inferiore a metri 0,50 per lato;
f) dai mezzi di salvataggio;
g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione più ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondità non inferiore a metri 0,50.
6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-106-ter