Regolamento

Art. 106 ter

Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari

In vigore dal 25 ott 2022
1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è determinato dall'autorità marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilità, degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non può in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è documentato dall'autorità marittima attraverso il verbale di idoneità al trasporto passeggeri. 2. I computi di stabilità sono approvati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell', per quanto applicabile. 3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo: a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno: 1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25. b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l'intero arco dell'anno: 1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33; 2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati: a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine; b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo è di ostacolo al transito sotto i ponti o può compromettere l'imbarco in sicurezza dei passeggeri. 5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati: a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondità non inferiore a metri 0,25; b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l'ordinaria navigazione; c) dalla timoneria; d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore; e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area è calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondità non inferiore a metri 0,50 per lato; f) dai mezzi di salvataggio; g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione più ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondità non inferiore a metri 0,50. 6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-106-ter

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