Art. 3
In vigore dal 27 mar 1992
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro della marina mercantile
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 10
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-29;407#art-3