Art. 3

In vigore dal 30 nov 1991
1. Hanno titolo al passaggio alla facoltà di magistero dell'Università di Catania, con le modalità previste dall', i professori di prima e seconda fascia di ruolo presso altre facoltà della stessa Università, che abbiano svolto, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, attività didattica nel cessato Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-23;361#art-3

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