Art. 1
In vigore dal 26 set 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;
Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58;
Visto l'- bis, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Con effetto dal 1 gennaio 1991, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 70 per cento del trattamento massimo di pensione liquidabile al 31 dicembre 1990, all'età di pensionamento di cui all', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.
2. Il coefficiente, da applicare sull'importo di cui al comma 1, è pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e il trattamento massimo di pensione liquidabile alla stessa data all'età del pensionamento di cui al comma 1.
3. Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 è ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse.
4. L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non può essere inferiore a 1.000.000 di lire, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 1.
5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-08-08;294#art-1