Art. 1
In vigore dal 22 mar 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale della Banca d'Italia, il sistema degli emolumenti accessori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, è sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.
In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia verserà, all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.
Le somme di cui al secondo comma saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero, per essere successivamente trasferite, con ordini di accreditamento da commutarsi in quietanza di contabilità speciale, intestata alla Direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
A detta contabilità saranno applicate le norme di cui agli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
La liquidazione delle competenze di cui al secondo comma avverrà nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al primo comma, saranno rimborsate alla Banca d'Italia a carico della contabilità speciale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;69#art-1