Art. 2
In vigore dal 22 giu 1991
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per l'anno 1991.
2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991.
3. Alla copertura della spesa derivante dell'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica
DE LORENZO, Ministro della
sanità
SACCOMANDI, Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
ROGNONI, Ministro per la difesa
GASPARI, Ministro per la
funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n.58
Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni
riunite n.79/SR/E del 29 maggio 1991
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-rd-2