Art. 2

In vigore dal 22 giu 1991
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per l'anno 1991. 2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991. 3. Alla copertura della spesa derivante dell'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica DE LORENZO, Ministro della sanità SACCOMANDI, Ministro dell'agri- coltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ROGNONI, Ministro per la difesa GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n.58 Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n.79/SR/E del 29 maggio 1991
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo