Art. 1
In vigore dal 5 apr 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92#art-1