Titolo VI

Art. 65

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati

In vigore dal 21 mag 2014
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Obbligo di trasmissione di dati 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all', trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Note all'articolo

  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-65

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