Titolo XI
Art. 122 bis
Verifiche e controlli.
In vigore dal 28 feb 2006
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell', comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all' efficacia dei programmi medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-122-bis