Art. 1
In vigore dal 25 dic 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, con il quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione alla convenzione internazionale sulle linee di carico delle navi mercantili, fatta a Londra il 5 aprile 1966;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
E M A N A
il seguente regolamento:
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale sulle linee di carico, con allegati, fatto a Londra l'11 novembre 1988, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371#art-1