Art. 3
In vigore dal 11 nov 1990
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Fondi di riserva). - Il fondo di riserva ordinario:
a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;
b) è costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma;
c) è utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il fondo di riserva speciale:
a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di buonuscita;
b) può raggiungere un importo massimo pari alla somma delle spese imputate per indennità di buonuscita ai cinque esercizi finanziari che precedono quello annuale di formazione del bilancio di previsione;
c) è alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilità non impiegate per la realizzazione del programma annuale;
d) è utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;307#art-3