Regolamento di polizia mortuaria›Capo XIX
Art. 99
In vigore dal 27 ott 1990
1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-99