Regolamento di polizia mortuariaCapo XIX

Art. 99

In vigore dal 27 ott 1990
1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. 2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-99

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