Regolamento di polizia mortuariaCapo XVIII

Art. 90

In vigore dal 27 ott 1990
1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. 2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esamazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-90

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