Regolamento di polizia mortuaria›Capo XXII
Art. 106
In vigore dal 27 ott 1990
1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-106