Capo I
Art. 1
Finalità del regolamento
In vigore dal 22 ott 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l' che prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;
Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la commissione della Camera dei deputati ha posto come condizione per il suo parere favorevole l'indicazione di un termine, collegato alla durata in carica del Ministro, per la preposizione ai dipartimenti e ai servizi;
Ritenuto che la logica di tale termine è da condividere, in quanto è funzionale all'opera del Ministro ed è tale da non far venir meno la natura determinata nel tempo dell'incarico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;419#art-1