Art. 1
In vigore dal 25 lug 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75;
Visto l', comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 165;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze;
Decreta:
.
1. Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, è concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-07-24;203#art-1