Art. 1

In vigore dal 7 ago 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza; Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, che detta, tra l'altro, disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006; Ritenuta la necessità di snellire e migliorare le procedure di selezione per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, è sostituito dal seguente: ". - 1. Il concorso per l'ammissione ai corsi ordinari per il ruolo normale dell'Accademia della Guardia di finanza è indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire tenuto conto dei posti da destinare al concorso riservato ai marescialli in servizio permanente nella Guardia di finanza; b) il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto; c) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti; d) le modalità di svolgimento del concorso e i programmi delle prove di esame. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina la commissione giudicatrice. 3. La commissione giudicatrice è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e così composta: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri; d) sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del Corpo e due ufficiali esperti selettori, e da un laureato in psicologia. 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 5. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. 6. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti dell'attitudine psico-fisica è escluso dal concorso.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-07;194#art-1

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