Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 19 apr 2002
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 aprile 2002, n. 67 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-01;132#art-2