Art. 5

Rinunciabilità dell'amnistia

In vigore dal 12 apr 1990
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-12;75#art-5

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