Art. 1

In vigore dal 15 dic 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Vista la legge 17 agosto 1969, n. 908; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile; Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del citato regolamento; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1989, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Al primo comma dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, sono aggiunte le seguenti voci: "noleggio di velivoli da adibire a occasionali controlli in volo delle rotte, degli scali e della rispondenza operativa degli apparati; recupero e trasporto di relitti di velivoli da assoggettare ad accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti stessi e spese per il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui sinistri aeronautici; noleggio ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti; giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1990 Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 85
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-28;352#art-1

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