Art. 1
In vigore dal 25 ott 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;
Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Ritenuta la necessità di elevare la delegazione di spiaggia di Bisceglie a ufficio locale marittimo stante lo sviluppo delle attività del locale porto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. La delegazione di spiaggia di Bisceglie è elevata ad ufficio locale marittimo e assume la denominazione di ufficio locale marittimo di Bisceglie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-28;205#art-1