Art. 1
In vigore dal 24 apr 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande ad onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione, firmati a Ginevra l'8 marzo 1987, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal preambolo degli atti stessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI. Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, MInistro degli affari esteri
MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 9
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-12;72#art-1