Art. 1

In vigore dal 24 apr 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente regolamento: . 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande ad onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione, firmati a Ginevra l'8 marzo 1987, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal preambolo degli atti stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI. Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, MInistro degli affari esteri MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 9
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-12;72#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo