Parte PRIMA
Art. 7
Uniforme di servizio armato invernale
In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme di servizio armato invernale (S.A.I.2) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto cordellino;
c) maglione blu a collo alto;
d) cintura di fibra blu con fibbia in metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) guanti di pelle nera;
g) scarpe alte nere;
h) fondina;
i) impermeabile blu con termofodera.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere indossate la camicia e la cravatta.
3. Può essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della giacca a vento blu.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-7