Parte PRIMA
Art. 44
Uniforme di servizio estiva
In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.1) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche lunghe;
d) cravatta blu;
e) cintura di fibra blu con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;
f) calze lunghe blu;
g) scarpe basse nere.
2. L'uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia a maniche corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi.
3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana.
4. In caso di particolari esigenze di servizio possono essere disposti l'uso del cinturone e della fondina e la sostituzione delle scarpe basse con quelle alte; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato estiva (S.A.E.1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-44