Parte PRIMA

Art. 22

Uniforme di gala estiva

In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme di gala estiva (Ga.E.) è costituita dall'uniforme da società estiva con l'aggiunta: a) della sciarpa azzurra; b) delle decorazioni di formato ridotto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-22

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