Art. 1

In vigore dal 4 mar 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381; Ritenuta l'opportunità di identificare le uniformi del Corpo degli agenti di custodia, di descriverne la composizione e di stabilire la quantità dei capi di vestiario da concedere in dotazione gratuita ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonché la durata d'uso dei capi stessi; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: . 1. È approvato l'unito regolamento dell'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, vistato dal Ministro proponente. 2. La variazione dei tessuti, della foggia e del colore dei capi di vestiario uniforme, nonché i distintivi di grado, i fregi, gli alamari e le insegne sono stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto. 3. La variazione della tabella A annessa al presente regolamento è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. L'uso delle uniformi nelle varie circostanze è stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle uniformi dello stato maggiore della Difesa. 5. La data del cambio stagionale delle uniformi è fissata dal comando del presidio militare. 6. Le spese da sostenere in relazione al presente regolamento restano a carico dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-1

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