Art. 1
In vigore dal 4 mar 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;
Ritenuta l'opportunità di identificare le uniformi del Corpo degli agenti di custodia, di descriverne la composizione e di stabilire la quantità dei capi di vestiario da concedere in dotazione gratuita ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonché la durata d'uso dei capi stessi;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. È approvato l'unito regolamento dell'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, vistato dal Ministro proponente.
2. La variazione dei tessuti, della foggia e del colore dei capi di vestiario uniforme, nonché i distintivi di grado, i fregi, gli alamari e le insegne sono stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.
3. La variazione della tabella A annessa al presente regolamento è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. L'uso delle uniformi nelle varie circostanze è stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle uniformi dello stato maggiore della Difesa.
5. La data del cambio stagionale delle uniformi è fissata dal comando del presidio militare.
6. Le spese da sostenere in relazione al presente regolamento restano a carico dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-1