Art. 1

In vigore dal 18 feb 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37, recante autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1986, n. 205, che da ultimo ha prorogato al 31 dicembre 1989 il termine per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1971; Considerato che permane l'esigenza di effettuare le predette rilevazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: . 1. È differito al 31 dicembre 1992 il termine entro il quale l'Istituto nazionale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 1
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