Art. 1
In vigore dal 26 nov 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;
Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58;
Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 67 per cento dell'ammontare della pensione massima liquidabile al 1 gennaio 1989, all'età di pensionamento di cui all', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.
2. Il coefficiente, da applicare sull'importo di pensione come determinato nel comma 1, è pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e l'ammontare della pensione massima liquidabile alla stessa data all'età di pensionamento di cui al comma 1.
3. Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 è ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse.
4. L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non può essere in ogni caso inferiore a L. 2.000.000.
5. I miglioramenti di cui al presente articolo si applicano sulle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 13
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-24;369#art-1