Art. 1
In vigore dal 8 ott 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, che modifica gli articoli 482, 483 e 484 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Considerata l'esigenza di un'adeguata valutazione degli interventi procedurali e tecnici atti a consentire la gestione automatizzata del servizio dei pagamenti dei titoli, delle cedole e dei tagliandi del debito pubblico;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite nell'adunanza del 25 gennaio 1989;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. Le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1988, n. 171, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-15;324#art-1