Art. 1
In vigore dal 15 set 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come sostituito dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visto l'art. 7 del predetto testo unico;
Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico;
Visto l' della legge 5 luglio 1989, n. 246, che istituisce la corte di appello di Reggio Calabria;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 28 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale l'entrata in funzione della predetta corte di appello è fissata alla data del 10 settembre 1989;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. È istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-12;319#art-1