Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo IV

Art. 39

Correzioni nei registri contabili

In vigore dal 25 mag 1990
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-39

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