Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna›Titolo IV
Art. 39
Correzioni nei registri contabili
In vigore dal 25 mag 1990
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-39