Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la SardegnaTitolo I

Art. 2

Compiti dell'istituto

In vigore dal 25 mag 1990
I compiti dell'IRRSAE-Sardegna sono i seguenti: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'istituto, anche attraverso l'attività specifica dei propri organi: a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado; b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con gli istituti superiori e universitari italiani e stranieri, il Centro europeo dell'educazione, la Comunità europea, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le regioni (in particolare con la regione Sardegna), le amministrazioni locale e gli altri enti che si interessino, per statuto, dei problemi scolastico-educativi; c) svolge e promuove direttamente studi e ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali; d) collabora a richiesta a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati; e) propone e assiste iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture e dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati; f) promuove ed attua, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione di cattedre ed istituti universitari della stessa o di altre regioni, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e interregionale; g) promuove studi e ricerche sulla programmazione educativa e didattica e sulla progettazione curricolare, e cura la formazione del personale direttivo e docente della scuola; h) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica (utilizzando anche i beni devoluti a seguito della soppressione dei centri didattici) e si avvale inoltre delle attrezzature messe a disposizione, a tal fine, da Università, istituti scolastici e altri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-06;457#art-sdi-2

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