Art. 2

In vigore dal 7 giu 1989
1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81 per cento per il costo di produzione di cui alla lettera a) del citato art. 22, secondo comma; b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui alla lettera b) del medesimo comma; c) 12 per cento per il costo dell'area di cui alla lettera c) del medesimo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri FERRI, Ministro dei lavori pubblici VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-04;182#art-2

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