Art. 1
In vigore dal 20 giu 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuta la necessità di provvedere a modificare l'art. 2 del regio decreto del 13 marzo 1910 che distingueva l'ambito di operatività della corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto in due zone la prima delle quali comprendeva anche il porto di Chioggia;
Considerata la opportunità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Chioggia con l'istituzione di una corporazione di piloti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. L'ambito di operatività della corporazione dei piloti dell'Estuario Veneto istituita con regio decreto del 13 marzo 1910 non comprende più il porto di Chioggia.
2. È istituita una corporazione di piloti nel porto di Chioggia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1989
COSSIGA
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-04-12;218#art-1