Art. 2
In vigore dal 20 mag 1989
1. Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, sono sostituite dalle seguenti:
" a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000;
b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all', lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000;".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Atti di governo, registro n. 77, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-11;162#art-2