Art. 1
In vigore dal 20 mag 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, che ha approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Attesa la necessità di modificare il predetto regolamento per adeguare la normativa alla mutate esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. Al comma 1 dell' del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, è aggiunta la seguente lettera:
" s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.".
2. Il comma 2 dell' del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, è sostituito dal seguente:
"2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-11;162#art-1