Art. 2

In vigore dal 20 mag 1989
1. L'art. 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente: "Art. 70. - Non sono ammesse alla tariffa ridotta prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale, qualunque sia la loro periodicità, le stampe che hanno carattere postulatorio, quelle che contengono pubblicità, comunque realizzata, a favore di prodotti o servizi della ditta mittente, nonché i cataloghi, esclusi quelli relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio. Sono considerate postulatorie le pubblicazioni periodiche il cui contenuto sia costituito da richieste di contribuzioni in denaro o di altro genere. Possono, invece, fruire della riduzione di tariffa le stampe periodiche contenenti pubblicità relativa agli abbonamenti ad uno o più periodici del gruppo editoriale mittente e quelle contenenti pubblicità a favore di ditte che, su ordini dati per posta dai committenti a seguito dell'accettazione dell'offerta fatta con cataloghi, con le stampe stesse e con altri invii, vendono esclusivamente o prevalentemente per corrispondenza prodotti o servizi propri o altrui, ma per proprio conto. Gli oggetti delle vendite per corrispondenza devono essere spediti per posta a meno che la spedizione non risulti particolarmente difficoltosa per la natura dell'oggetto da spedire; gli invii non gravati di assegno devono recare l'invito a versare l'importo relativo a mezzo vaglia o conto corrente postale. Le ditte che vendono per corrispondenza devono comprovare documentalmente l'effettivo svolgimento di tale loro attività. Le stampe ed i cataloghi di cui al precedente terzo comma, oltre alle altre prescritte indicazioni, devono recare rispettivamente quelle del periodico o dei periodici a cui si riferiscono e quella di 'vendita per corrispondenzà. Agli invii non rispondenti alle suddette condizioni si applica la tariffa stabilita per le stampe non periodiche.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989 Atti di governo, registro n. 77, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-11;161#art-2

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