Art. 1

In vigore dal 29 mar 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di dare attuazione all'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità; E M A N A il seguente regolamento: 1. Gli enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei loro bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono compilarli secondo i modelli allegati al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 11
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