Art. 1
In vigore dal 29 mar 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di dare attuazione all'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità;
E M A N A
il seguente regolamento:
1. Gli enti pubblici tenuti alla pubblicazione degli estratti dei loro bilanci sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono compilarli secondo i modelli allegati al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-15;90#art-1