Art. 1
In vigore dal 29 giu 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e agli emendamenti al relativo accordo operativo del 1976, adottati dall'Assemblea dell'Organizzazione nella sua quarta sessione tenutasi a Londra dal 14 al 16 ottobre 1985, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 34, comma 2, della convenzione e all'articolo XVIII, comma 2, dell'accordo medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro dei trasporti
MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
FRACANZANI, Ministro delle
partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-13;226#art-1