Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza

Art. 3

Esami per l'ammissione

In vigore dal 28 feb 1989
1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove: a) una prova scritta in materia di scienza delle finanze o diritto tributario; b) una prova orale in materia di scienza delle finanze e diritto tributario; c) una prova orale in materia di tecnica professionale e di ragioneria generale; d) una prova orale facoltativa di una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, francese, spagnolo, con lo scopo di accertare la conoscenza operativa della lingua da parte dell'ufficiale. 2. Gli ufficiali che intendono sostenere la prova di cui alla precedente lettera d) debbono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. 3. Ciascuna prova d'esame è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi; l'esame è superato dal candidato che abbia conseguito una media di almeno ventuno trentesimi nelle tre prove obbligatorie. I candidati che non abbiano superato la prova scritta non sono ammessi alle prove orali. 4. Il punteggio di merito, costituito dalla media, calcolata sino al centesimo di punto, tra il voto della prova scritta e la media, anch'essa calcolata fino al centesimo di punto, dei voti delle prove orali obbligatorie, è incrementato, per i candidati che abbiano superato la prova facoltativa, di 0,5 punti se l'idoneità nella prova facoltativa sia stata conseguita con un punteggio da diciotto a ventiquattro trentesimi, di 1 punto se l'idoneità sia stata conseguita con un punteggio da venticinque a ventotto trentesimi, di 1,5 punti se l'idoneità sia stata conseguita con un punteggio superiore a ventotto trentesimi. 5. Si applicano le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernenti il comportamento e gli adempimenti degli esaminandi durante lo svolgimento delle prove e al termine di esse, nonché gli adempimenti della commissione esaminatrice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-3

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