Regolamento ammissione al corso di Polizia Tributaria per ufficiali della Guardia Finanza
Art. 15
Valutazione del profitto nelle discipline d'insegnamento
In vigore dal 28 feb 1989
1. Nel corso dell'anno accademico i frequentatori devono sostenere almeno due colloqui per singola disciplina di insegnamento e tre prove scritte. Il numero delle prove scritte e dei colloqui deve essere uguale per tutti i frequentatori.
2. Le tre discipline da cui trarre gli argomenti delle prove scritte sono scelte dal consiglio degli insegnanti. La formulazione del testo delle prove scritte è affidata agli insegnanti delle rispettive discipline.
3. Le prove scritte ed i colloqui sono valutati dall'insegnante mediante l'assegnazione di voti espressi in numeri da uno a trenta.
4. All'inizio del secondo anno di corso il direttore del corso assegna a ciascun frequentatore, previo sorteggio, un lavoro monografico individuale su argomento delle discipline in programma per l'anno in corso e stabilisce per tutti la medesima data di consegna entro il termine delle lezioni. Le materie sulle quali assegnare i lavori monografici sono scelte dal consiglio degli insegnanti. Il testo del lavoro è formulato dall'insegnante della rispettiva disciplina.
5. Ogni frequentatore discuterà il proprio lavoro monografico nel corso della prova orale di fine anno nella materia cui esso inerisce.
La discussione del lavoro monografico costituirà parte integrante della prova orale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46#art-raa-15