Art. 1
In vigore dal 15 mag 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;
Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Ritenuta la necessità di elevare l'ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara a capitaneria di porto, stante lo sviluppo delle attività del locale porto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. L'ufficio circondariale marittimo di Marina di Carrara è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Marina di Carrara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-28;570#art-1