Art. 3

In vigore dal 26 gen 1989
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in annue lire 82.500.000 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1988, con gli stanziamenti del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-05;564#art-3

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